Art. 9.
(Organi consultivi del Ministero
dei beni e delle attività culturali).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero

 

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dei beni e delle attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Del Consiglio fanno parte il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, e il responsabile della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il Consiglio è composto da quattro gruppi di esperti per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). Ciascun gruppo di esperti forma un comitato tecnico-scientifico che è composto da cinque membri i quali abbiano comprovabili e specifiche competenze e alta qualificazione professionale in ognuno dei campi dello spettacolo dal vivo. Almeno uno dei cinque membri dei comitati tecnico-scientifici deve essere professionalmente qualificato per le attività di pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nelle attività culturali e nell'analisi dei risultati degli interventi.
      2. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono assunti con un contratto di consulenza dal Ministero dei beni e delle attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e sono scelti con le seguenti modalità:

          a) due membri scelti in due rose, di tre candidati ciascuna, proposte dalle regioni;

          b) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          c) un membro scelto in una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

          d) un membro scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali, in relazione ai requisiti di professionalità relativi alla pianificazione economico-finanziaria stabiliti al comma 1.

      3. Il rapporto di consulenza tra i membri dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 2 e il Ministero dei beni e delle attività culturali ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta, decorsi almeno quattro anni dall'avvenuta

 

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scadenza del rapporto precedente. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'assunzione del loro incarico, di non versare in situazioni di incompatibilità con la funzione che dovranno svolgere, derivanti dal compimento di altre attività oggetto delle competenze affidate ai comitati stessi.
      4. I comitati tecnico-scientifici svolgono funzioni di elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche di settore e formulano proposte per l'individuazione dei parametri adeguati alla definizione dei criteri generali di selezione dei progetti e delle iniziative oggetto dei finanziamenti pubblici.
      5. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, in base alle elaborazioni dei singoli comitati tecnico-scientifici, e comunque nel rispetto dei princìpi e delle finalità previsti all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera a), fornisce al Ministro dei beni e delle attività culturali gli elementi necessari per la determinazione degli indirizzi generali per la promozione dello spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione nazionale degli interventi di cui all'articolo 6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, inoltre, ha funzioni di valutazione degli impegni che rientrano negli interventi diretti dello Stato e analizza i risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dall'apposito servizio istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
      6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è tenuto a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni e attività, destinata all'informazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo. La relazione contiene i dati e le informazioni sui parametri e sui criteri assunti per la determinazione degli indirizzi generali e strategici dell'intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo e la previsione della distribuzione delle risorse pubbliche relativa sia agli obiettivi definiti con la programmazione nazionale di cui all'articolo 6, sia agli interventi di
 

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competenza diretta del Ministero dei beni e delle attività culturali. La relazione è trasmessa alle suddette organizzazioni almeno due mesi prima dell'attuazione della programmazione nazionale e dell'inizio degli interventi diretti del Ministero dei beni e delle attività culturali. Le organizzazioni possono eventualmente avvalersi della facoltà di opposizione prevista al comma 7, motivando la propria opposizione. I tempi e le modalità dell'opposizione e del riesame dei contenuti della relazione sono stabiliti al comma 7. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è comunque tenuto a convocare, almeno trimestralmente, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo in sede consultiva, ai fini della loro partecipazione attiva ai processi decisionali del Consiglio stesso e per la loro informazione sull'analisi delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dal Ministero dei beni e delle attività culturali.
      7. Le riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici sono pubbliche. Sono pertanto obbligatorie la pubblicazione dei calendari delle loro riunioni, con l'indicazione dei relativi ordini del giorno, almeno sette giorni prima del loro svolgimento, e la stesura dei verbali delle riunioni. La pubblicità dei verbali deve rispondere alle esigenze di immediata e precisa conoscenza degli ordini del giorno delle riunioni e delle decisioni assunte, con le relative motivazioni. La pubblicazione dei calendari e dei verbali delle riunioni avviene anche attraverso il sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali. Qualsiasi soggetto, ente, associazione, organizzazione e cittadino ha facoltà di proporre opposizione motivata alle decisioni assunte dal Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dai comitati tecnico-scientifici entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del verbale della riunione in cui è stata assunta la decisione. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati tecnico-scientifici sono obbligati, in tali casi, a riesaminare le proprie determinazioni
 

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e a pronunciarsi nuovamente sulle medesime entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, in una apposita riunione.
      8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, con proprio decreto, determina le modalità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici e della loro pubblicità, nonché dello svolgimento delle funzioni a essi assegnate. Entro il medesimo termine il Ministro dei beni e delle attività culturali sottopone alle Commissioni parlamentari competenti le proposte per la scelta dei membri dei comitati tecnico-scientifici.
      9. All'atto dell'insediamento del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici decadono le commissioni consultive e il comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, commi 59 e 67 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, relativamente alle funzioni riguardanti i soli settori dello spettacolo dal vivo, come definiti al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.